(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 59 del 21 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed in particolare il suo articolo 11; Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»; Vista la nota presidenziale n. 7497 del 5 novembre 2009, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 3, della sopracitata legge regionale n. 19/2008 al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge n. 127/1997 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 373/2003; Visto il parere n. 457/09 reso nell'adunanza del 24 novembre 2009 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 503 del 4 dicembre 2009; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e l'articolazione delle relative strutture intermedie, nel limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvedendo altresi' a individuare i principi e le modalita' per il trasferimento dei compiti e delle funzioni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 della stessa legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 2. Per l'effetto, il regolamento stesso ridefinisce, in fase di prima applicazione, gli ambiti organizzativi e gestionali finalizzati all'avvio della nuova organizzazione dell'Amministrazione regionale, definendo altresi' idonee misure transitorie, atte ad evitare, in tale fase, soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' dell'Amministrazione regionale.